L’importanza del controllo delle giacenze dei rifiuti in deposito temporaneo prima della raccolta
- On 17 Novembre 2022
La norma vigente in tema di deposito temporaneo prima della raccolta (art.185-bis D.Lgs.152/06) consente l’adozione, a scelta del produttore, di due criteri alternativi di conteggio delle giacenze dei rifiuti prodotti, uno di tipo temporale e uno di tipo quantitativo.
I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento:
1. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2. quando il quantitativo di rifiuti raggiunga complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
In ogni caso il deposito temporaneo prima della raccolta non può avere durata superiore ad un anno. Pertanto, qualunque sia il criterio scelto, anche in base alla natura dei rifiuti e/o delle aree a disposizione per il deposito, è auspicabile che il soggetto produttore si doti di opportuni strumenti per monitorare in maniera continuativa le giacenze relative ai rifiuti prodotti e depositati prima della raccolta, presso il luogo di produzione.
Il mancato controllo delle giacenze e quindi il mancato rispetto delle tempistiche o delle quantità sopra evidenziate, può comportare il verificarsi di fattispecie di reato quali ad esempio la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.L.gs. 152/2006), il deposito non controllato o l’abbandono dei rifiuti (art. 192 D.L.gs. 152/2006).
Infine, dalla lettura dello schema del nuovo Decreto Ministeriale che disciplinerà l’operatività del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) si evidenzia che il modello di registro cronologico di carico/scarico prevederà l’obbligo di dover effettuare un calcolo periodico delle quantità di ogni rifiuto in giacenza nell’unità locale di riferimento.
ing. Marco Baldaccini (studio.baldaccini@libero.it)
Frosinone
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