Dove vanno tenuti i Registri di Carico e Scarico?
- On 25 Maggio 2023
L’art. 190, comma 1, del D.L.vo 152/2006, dispone l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il comma 10 specifica che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti devono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
L’Avvocato Salvatore Casarrubia ci spiega e chiarisce in un breve video, in dettagli della norma.
Clicca QUI o sull’immagine per vedere il video.
L’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006, introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla norma sopra descritta, per chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico.
L’articolo 190, comma 10, specifica che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre che lo stesso sia conservato nei luoghi espressamente indicati:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
Questo per permettere agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica, attività che implica la necessità di una pronta esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro.
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
PALERMO V. E. Orlando n. 6, Tel. 091 586511, Fax 091 588665
0 Comments