Rifiuto, sottoprodotto e materia prima secondaria: tre concetti distinti
- On 21 Giugno 2021
cfr. Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 22313 del 08.06.2021
Stivati all’interno di alcuni containers, pronti per una spedizione transfrontaliera, venivano rinvenuti e posti sotto sequestro rifiuti plastici. Nel ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza confermativa della misura disposta si contestava proprio la qualifica di rifiuto, poiché, secondo la difesa, si sarebbe invece trattato di materia prima seconda e sottoprodotti della materia plastica.
La sentenza in commento, partendo dal dato normativo ed enucleando i criteri generali della giurisprudenza di legittimità, permette di distinguere il concetto di rifiuto, da una parte, da quelli di sottoprodotto o materia prima seconda, dall’altra.
Per quanto riguarda specificatamente la nozione di sottoprodotto, è costante l’insegnamento secondo cui è definibile come tale, a norma dell’art. 184bis T.U.A. – e quindi escluso dalla disciplina penale dei rifiuti – la sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l’ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento.
Per quanto riguarda la nozione di materia prima seconda, costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui, la disciplina introdotta dall’art. 183 T.U.A. e dall’allegato D) in conformità ai principi comunitari in materia, fornisce una chiara distinzione tra il concetto di rifiuto e quello di materia prima secondaria, in forza della quale deve ritenersi che trattasi di rifiuti e non di materie prime secondarie nella ipotesi di materiale che “non” risulta con certezza derivare da un processo di recupero autorizzato all’esito del quale è cessata la qualifica di rifiuto in conformità ai requisiti tecnici predeterminati.
In applicazione di tali principi, si è precisato che gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, ma costituiscono rifiuti.
Pertanto, nel caso di quanto in sequestro, il Tribunale ha escluso che il materiale costituisse materia prima seconda perché, dall’esame dello stesso, risultava trattarsi di “oggetti triturati”, integranti scarti da lavorazione in polietilene non sottoposti ad alcun trattamento, se non quello di parziale riduzione volumetrica per facilitarne l’insaccamento, perciò qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi, identificabili con codice CER 160119
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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