Codice a specchio: ricerca esaustiva o pertinente delle sostanze pericolose?
- On 19 Dicembre 2019
Rifiuti con codice a specchio: ricerca esaustiva o pertinente delle sostanze pericolose?
Parliamo di rifiuti con codice a specchio. Per l’accusa, la qualificazione dei rifiuti gestiti dagli indagati come non pericolosi era stata effettuata “in forza di analisi quantitative e qualitative non esaustive”. Si considerano esaustive quelle analisi volte ad escludere il superamento delle concentrazioni limite di riferimento attraverso l’individuazione analitica del 99,9% delle componenti del rifiuto autorizzato. Senza la prova che il rifiuto fosse non pericoloso, esso doveva presumersi come pericoloso, per cui gli indagati non erano autorizzati (cd. teoria della certezza).
Per la difesa, invece, si sosteneva che un rifiuto è pericoloso solo se effettivamente lo è, con la verifica non di tutte le sostanze, ma soltanto di quelle che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo (cd. teoria della probabilità).
La Cassazione, forte di una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’U.E. in sede pregiudiziale, non aderisce a nessuna delle due teorie nelle intenzioni, posto che in concreto sembra favorire la teoria della certezza.
Anzitutto, non esiste alcuna “presunzione di pericolosità”, in quanto nessuna disposizione legittima un’interpretazione secondo cui l’oggetto dell’analisi si risolva nella necessità di verificare l’assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa, obbligando il detentore a rovesciare una presunzione di pericolosità del rifiuto medesimo.
Tuttavia, prosegue la Cassazione, il detentore del rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto, ha comunque l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi. Ma ai fini di questa ricerca non ha “alcun margine di discrezionalità”, poiché dovrà seguire la metodologia specificata dal giudice europeo, «essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l’analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una “sufficiente” conoscenza di tale composizione e l’attribuzione al rifiuto del codice appropriato» (Cass. n. 47288/2019).
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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