Albo Gestori Ambientali: Incarico responsabili tecnici
- On 11 Ottobre 2023
Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023
Il 10 ottobre 2023 è stata pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Circolare n.3 inerente all’applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.
Il contenuto della circolare precisa:
1. Procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita
dell’idoneità
In riferimento alla scadenza del 16/10/2023 si chiarisce che dal giorno successivo le Sezioni
regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC,
che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa
può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di cui alla delibera n.1
del 30 gennaio 2020, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate
provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione.
Durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del responsabile tecnico
verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello
stesso. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere
oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
2. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.
3. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della
deliberazione n.4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale
esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16
ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di
cui erano RT alla data del 16/10/2017.
Per leggere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: clicca QUI.
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