Pubblicato in Gazzetta il Pacchetto Economia Circolare
- On 21 Settembre 2020
Nelle giornate dell’11, 12 e 14 settembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana i decreti di recepimento di 3 delle 4 direttive europee del “Pacchetto Economia Circolare” approvate dal Consiglio europeo il 22 maggio 2018 ed aventi ad oggetto: rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, rifiuti di apparecchiature elettrice ed elettroniche (RAEE), veicoli fuori uso.
Nello specifico:
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre è stato pubblicato il Dlgs 116 del 03 settembre 2020 che modifica la parte IV del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e imballaggi. Le novità apportate dal decreto al D.Lgs 152/2006 entreranno in vigore il 26 settembre 2020.
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Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020 sono stati pubblicati invece, il Dlgs 118, che modifica il D.Lgs. 188/2008 in materia di pile e accumulatori e il D.Lgs. 49/2014 relativo ai Raee, e il Dlgs 119, che modifica il D.Lgs. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 118 entreranno in vigore il 27 settembre 2020.
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Nella Gazzetta Ufficiale del 14 Settembre 2020 è stato poi pubblicato il D.Lgs 121 che modifica il D.Lgs 36/2003 in materia di discariche di rifiuti. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 121 entreranno in vigore il 29 settembre 2020.
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COMMENTO DA ‘IL SOLE 24 ORE’
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 settembre 2020, n. 226, il nuovo decreto modifica sensibilmente la parte quarta del Codice ambientale (il decreto legislativo152/2006) e rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana per il settore della gestione dei rifiuti che diventano ora una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo di quel bene. A tal fine, tuttavia, sono previsti appositi decreti del ministro dell’Ambiente. Invece, nell’immediato, dal prossimo 26 settembre, il nuovo testo incide direttamente sulla vita delle imprese che producono e gestiscono rifiuti.
L’elenco di attività è quantomai ampio perché alla fine le «attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe». Quindi, le categorie attività sono ben più di 29, rimanendo escluse espressamente solo le «attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 Codice civile». Di seguito alcuni punti principali della nuova disciplina.
La cernita dei materiali rientra le operazioni di gestione. Quindi, va sempre autorizzata.
Il deposito temporaneo, invece, diventa «deposito temporaneo prima della raccolta» ma le condizioni non mutano e il relativo raggruppamento non deve essere autorizzato.
Il settore del commercio diventa protagonista dell’economia circolare. Infatti, una volta istituiti i sistemi collettivi, potrà effettuare il deposito presso i propri punti vendita. Per i rifiuti da costruzione e demolizione, invece, questo è possibile da subito presso le rivendite di materiali edili, a prescindere dai sistemi collettivi. Però, sarà opportuno indicare regole uniformi per tutti. Un accordo di programma potrebbe assolvere allo scopo;
Il nuovo articolo 188-bis crea il sistema di tracciabilità dei rifiuti fatto di procedure e strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale, collocato presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. I dati del registro saranno condivisi con Ispra per l’inserimento nel catasto nazionale. Un decreto interministeriale disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche al fine di consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese useranno i documenti ora in uso. I vecchi articoli 190 (registro) e 193 (formulario) sono sostituiti, ma mantengono l’impianto originale ed è confermata la validità dei Dm 145/198 e 148/1998 fino al nuovo decreto che si occuperà anche delle modalità di interoperabilità del registro con i transiti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud
Il registro di carico e scarico diventa “cronologico” e sono più chiari i tempi per le annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. I centri di raccolta sono esclusi dall’obbligo solo per i rifiuti non pericolosi, ma per i pericolosi la registrazione carico e scarico può essere effettuata contestualmente all’uscita dei rifiuti dal centro e in cumulativa per ogni Codice. Il periodo di conservazione del registro di carico e scarico scende da 5 a 3 anni.
Il formulario conferma le sue quattro copie e il relativo giro. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dalla Pec purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore. Le copie sono conservate per tre anni. Fino al nuovo decreto, il formulario può essere prodotto in format esemplare, conforme al Dm 145/1998, identificato da un numero univoco, tramite applicazione delle Ccia, stampato e comilato in doppia copia. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destino. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Produttore e destinatario ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Sono esenti dal formulario anche i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario; si tratta di quelli effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedono la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, escluse le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Restano ovviamente salvi i casi di concorso. Come per il registro di carico e scarico, il periodo di conservazione del formulario scende da 5 a 3 anni
In caso di assistenza sanitaria domiciliare i rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Per la movimentazione, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non sono previsti né il formulario né l’ iscrizione all’Albo gestori
I rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’ attività. Invece, nel caso di manutenzione delle infrastrutture, la movimentazione del materiale tolto d’opera per la valutazione tecnica di quanto riutilizzabile, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima di peso o volume, luogo di destino,
La microraccolta va svolta nel termine massimo di 48 ore. Le tempistiche per soste tecniche e trasbordi passano da 48 a 72 ore. Per i rifiuti avviati a operazioni di smaltimento “intermedie” (D13, D14 e D15), accanto al formulario debutta l’“attestazione di avvenuto smaltimento” che il produttore dei rifiuti deve ricevere sottoscritta dal titolare dell’impianto di destino.
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