Omessa compilazione del formulario rifiuti da parte del destinatario: può essere responsabile anche il produttore?
- On 20 Gennaio 2021
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 28569 del 15.12.2020
Si contesta l’incompletezza di molteplici formulari di trasporto relativi a rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, risultava non compilata la casella 11, riservata al destinatario. Di conseguenza si emetteva a carico del produttore, in concorso con il destinatario e con il vettore, ordinanza-ingiunzione. Il produttore ricorreva per Cassazione, ove poneva una questione fondamentale: l’insussistenza del concorso nella consumazione dell’illecito contestato, commesso unicamente dalla società destinataria dei rifiuti (la Corte di Appello, invece, aveva avallato la contestazione effettuata dalla Provincia affermando che la relativa sanzione “può essere comminata anche al produttore che, come nel caso, abbia conferito incarico al vettore in caso di trasporto con uso di formulari contente dati incompleti”).
La Cassazione fa il punto sul contenuto obbligatorio del formulario di trasporto dei rifiuti. Il modello di riferimento, adottato con decreto del Ministero dell’ambiente n. 145 del 1988 e riportato nell’allegato B, si articola in cinque sezioni contenenti 11 caselle. Le caselle da uno a dieci, che compongono le prime quattro sezioni, devono essere compilate dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei rifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonché (casella 10) il nome del conducente del mezzo di trasporto, i dati identificativi del mezzo, la data e l’ora di partenza. La casella 9 contiene la firma del produttore o del detentore e quella del vettore “per l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario. L’incompletezza relativa alla casella 11 è imputabile al destinatario dei rifiuti posto che quella casella è espressamente riservata al destinatario e deve essere da lui compilata al termine del trasporto (il produttore dei rifiuti, quindi, dovendo redigere le caselle da uno a dieci del formulario è responsabile, in prima persona, solo della completezza di queste caselle). La L. n. 689 del 1981, art. 5, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e, in forza di esso, l’applicazione della sanzione si estende dall’autore dell’infrazione a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico, alla realizzazione della infrazione.
Nel caso in esame, non essendo stato contestato dalla Provincia al produttore il concorso psichico nella condotta omissiva consumata dal destinatario al momento della ricezione dei carichi (ed essendo non prospettabile, prima ancora che non contestato, il concorso materiale in un’omissione commessa dalla destinataria all’arrivo dei carichi, in luogo diverso ed in tempo successivo rispetto a quelli in cui ha operato il produttore, cioè alla partenza dei carichi), l’applicazione della sanzione amministrativa non è giustificata. Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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