L’amministratore dell’impianto ha l’obbligo di vigilare sull’operato dei dipendenti che operano nel processo di accettazione dei rifiuti
- On 22 Aprile 2021
Della condotta contestata, inquadrata quale gestione di rifiuti (in questo caso speciali) non autorizzata, ai sensi dell’art. 256, co. 1, T.U.A., venivano chiamati a rispondere, in concorso, il produttore, il trasportatore e l’amministratore dell’impianto di destino.
Quest’ultimo eccepiva che il trasporto fosse soltanto diretto all’impianto, onde non era profilabile alcuna violazione del dovere di vigilanza su un carico effettuato al di fuori delle sue direttive, in relazione quindi ad un’attività rispetto alla quale egli non poteva ritenersi compartecipe, non avendo avuto alcuna conoscenza né dell’esistenza del carico diretto presso la sede della sua società né del suo contenuto.
Secondo la Cassazione, la riconducibilità della fattispecie criminosa in contestazione anche all’amministratore dell’impianto non è suscettibile di censure.
Dal momento che il formulario contiene, secondo quanto prescritto dall’art. 193 T.U.A. l’indicazione non soltanto dei dati del produttore o detentore e della tipologia, quantità ed origine dei rifiuti, ma altresì i dati del destinatario come dell’impianto di destinazione, non può ritenersi, così come si sostiene nel ricorso, che l’amministratore dell’impianto, ivi indicato come destinatario, non fosse a conoscenza, trattandosi di soggetto autorizzato all’attività di recupero di rifiuti, del carico che era stato consegnato e ricevuto dal trasportatore (suo dipendente), recatosi alla guida dell’autocarro di proprietà della stessa società a prelevarlo.
In ogni caso egli risponde comunque per violazione dell’omessa vigilanza, obbligo che incombe su chi riveste la carica di amministratore di enti o di imprese e nel quale rientra in materia ambientale il controllo sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata o che abbiano assunto di propria iniziativa condotte arbitrarie in relazione alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti (Cass. pen. 15302/2021).
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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