La permanenza del reato di discarica abusiva
- On 19 Maggio 2021
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 9954 del 15.03.2021
Stante l’assoluzione nel giudizio di primo grado dalle imputazioni di traffico illecito di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva, il Procuratore generale della Repubblica impugnava la sentenza di proscioglimento. In particolare, il ricorrente osserva, con riferimento al reato di discarica abusiva, che il giudice del merito ha negato, ai fini della valutazione circa la permanenza del reato, la rilevanza penale di condotte relative alla fase post operativa della discarica.
Il pronunciamento della Cassazione, che dichiara fondato il ricorso, consente di ribadire l’indirizzo interpretativo sviluppato sul tema dalla fondamentale sentenza “Rubegni” (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 32797 del 2013), nella quale si individuano tre specifiche fasi in cui può ritenersi articolata la vita di una discarica: progettazione, preparazione e strutturazione del sito e degli impianti; gestione operativa, che si protrae fino alla chiusura e gestione post operativa e di ripristino ambientale, pervenendo alla conclusione che anche tale ultima fase costituisce parte del ciclo vitale della discarica ed è oggetto della disciplina autorizzatoria, con la conseguenza che la sua violazione integra gli estremi del reato di discarica abusiva.
Il complessivo impianto del Testo Unico Ambientale permette di superare le precedenti discrasie interpretative, pervenendo alla conclusione che la condotta tipica del reato di discarica abusiva coincide con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito ed i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l’accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l’ordinamento.
Si afferma, dunque, il principio secondo cui l’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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