Iscrizione ANGA in D7 per la raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e rive dei corsi d’acqua, quando vi è l’obbligo?
- On 19 Giugno 2023
L’ iscrizione ANGA in sottocategoria D7 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
Con l’inizio della stagione estiva , meteo permettendo, molte imprese del settore rifiuti sono chiamate ad affrontare la problematica della raccolta e del trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua in genere. Tali tipologie di rifiuto rientrano nella sfera dei rifiuti urbani, dunque, in termini di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la categoria di riferimento è certamente la categoria 1.
La categoria 1 dell’Albo, relativa dunque alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani, si divide in sette sottocategorie, come previsto dalla deliberazione del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016 (modificata dalla deliberazione n. 8 del 13 settembre 2017) e, in particolare, l’iscrizione alla sottocategoria D7 è quella necessaria per lo svolgimento delle attività specifica di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua. Tale attività composta sostanzialmente di due fasi : una prima di pulizia e una seconda di trasporto del rifiuto, di risulta dalle attività di pulizia, all’impianto di destinazione. Dunque, a seconda delle fasi che si intendono svolgere, una sola o entrambe, si avranno obblighi diversi, in termini di iscrizione all’Albo.
Come chiarito dal Comitato nazionale dell’Albo, con la circolare n. 11 del 22 novembre 2021, lo svolgimento della mera attività di pulizia delle spiagge e rive (prima fase), anche nelle ipotesi in cui venga effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita della dimostrazione dell’iscrizione all’Albo, in quanto concerne una fase preliminare rispetto all’attività di raccolta vera e propria (seconda fase).
Qualora l’impresa invece svolga entrambe le fasi, sia quella di pulizia che quella di trasporto dall’area di deposito temporaneo all’impianto di destino all’uopo autorizzato, dovrà dimostrare l’iscrizione all’Albo nella pertinente categoria 1 sottocategoria D7.
Tuttavia, qualora un soggetto svolga esclusivamente la seconda fase, quest’ultimo dovrà essere iscritto in categoria 1 “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza l’obbligo di iscrizione nella apposita sottocategoria D7.
ing. Marco Baldaccini (studio.baldaccini@libero.it)
Frosinone
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