L’impianto ha l’obbligo di verificare tutte le dichiarazioni rese dai soggetti che conferiscono
- On 23 Novembre 2021
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 33420 del 09.09.2021
L’impianto ha l’obbligo di verificare tutte le dichiarazioni rese dai soggetti che conferiscono
Dall’attività ispettiva relativa alla gestione di un impianto di rifiuti metallici emergeva che buona parte del materiale acquisito proveniva da soggetti che, pur non dichiarandolo, svolgevano in realtà attività organizzata in forma imprenditoriale.
In relazione a tali conferimenti, l’impianto emetteva semplice autofattura, ove veniva riportata la dichiarazione resa dal conferente attestante il conferimento del rifiuto occasionale e non in forma imprenditoriale: così facendo, in sostanza, si dissimulava la qualità professionale dei soggetti conferenti, equiparando tali conferimenti a quelli episodici provenienti da privati non esercenti attività imprenditoriale e omettendo il tracciamento esterno dei rifiuti prescritto per legge.
Pronunciandosi sul principale motivo d’impugnazione del ricorso presentato dai gestori dell’impianto, la Corte di Cassazione confermava la qualificazione giuridica dei fatti descritti, osservando che la condotta per la quale era intervenuta condanna, confermata in appello, consisteva pacificamente nell’avere “gestito” e “preso in carico” conferimenti di materiale non tracciabili provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni presentate da questi ultimi erano finalizzate esclusivamente a eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere.
Si tratta, dunque, di una condotta che, essendo riconducibile alla categoria del comma 1 dell’art. 256 T.U.A., costituisce una precisa “deviazione” dalle modalità di esercizio dell’attività di gestione previste dall’autorizzazione, sanzionata dal successivo comma 4 dello stesso articolo.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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