Il deposito temporaneo dei rifiuti da demolizione e costruzione
- On 2 Agosto 2021
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 8498 del 03.03.2021
Trovandosi nella necessità di smaltire un notevole quantitativo di scarti e giacenze di magazzino ormai inutilizzabili, gli esercenti di un’attività approfittavano dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ove si trovava il suddetto locale, trasportando e stoccando nel cantiere instauratosi rifiuti speciali pericolosi (barattoli di vernici pieni e vuoti, solventi e insetticidi), e realizzando così un deposito non autorizzato.
La Corte di Cassazione precisa che, rispetto ai rifiuti comunque presenti nel (e provenienti dal) cantiere dei lavori di ricostruzione, i soggetti committenti avevano tutti assunto la qualifica di «produttore» e quindi «detentore» dei rifiuti provenienti da tale attività (art. 183, co. 1, lett. f ed h, T.U.A.). Non è possibile scindere, ai fini delle relative responsabilità, le attività di demolizione del magazzino, e di smaltimento dei rifiuti in esso contenuto, da quelle di ristrutturazione della palazzina, trattandosi di attività strettamente correlate e connesse: i rifiuti provenienti dalla demolizione del magazzino devono essere considerati a tutti gli effetti come prodotti dell’attività di ricostruzione stessa.
La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall’odierno art. 185bis, T.U.A. (a seguito delle modifiche del D.lgs. 116/2020). La giurisprudenza della Corte ha precisato che ad integrare la nozione di “collegamento funzionale” concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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