Direttiva Emissioni Industriali (IED)
- On 13 Settembre 2018
Il 17 agosto e’ stata pubblicata in GUUE la Decisione della Commissione UE del 10 agosto 2018 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva IED (2017/75/UE) relativa alle emissioni industriali.
L’obiettivo principale del documento è la riduzione delle emissioni risultanti dagli impianti di trattamento rifiuti, al contempo disciplinando anche l’efficienza energetica, l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, come il consumo di acqua e il riutilizzo e il recupero dei materiali, la prevenzione degli incidenti, il rumore, le emissioni odorigene e la gestione dei residui.
Tali conclusioni BAT rappresentano il riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni che effettuano:
lo smaltimeno o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a determinate operazioni;
lo smatimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a determinate attività;
il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a determinate attività;
il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non previsti all’allegato I, punto 5.4 della direttiva 2010/75/UE, con una capacità superiore a 50 Mg (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i riifuti);
il trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attivià sopra elencate
Le installazioni già autorizzate avranno quattro anni di tempo dalla data di pubblicazione in GUUE della Decisione, per rinnovare i procedimenti autorizzativi ambientali, in modo da adeguarsi ai nuovi limiti di emissioni previsti dalle BAT.
Le nuove attività produttive devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.
FONTE: UICuneo
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