Commercializzazione di parti di veicoli fuori uso: qual è la disciplina?
- On 19 Febbraio 2021
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 2260 del 20.01.2021
Durante un controllo in un’area portuale, l’Agenzia delle Dogane aveva accertato che all’interno di un container, in procinto di essere inviato verso un paese africano, vi fossero quattro autoveicoli pressoché integri e non bonificati, nonostante dalla documentazione doganale che accompagnava l’esportazione risultasse che la spedizione riguardava rifiuti costituiti da parti di autoveicoli (che, come tali, devono essere stati sottoposti a bonifica prima dell’esportazione). Il Tribunale condannava, per traffico illecito di rifiuti, il legale rappresentante di una ditta di rottami ferrosi, individuato quale proprietario degli automezzi in questione.
Nell’impugnare la sentenza di condanna, si deduceva l’erroneità della qualifica in termini di rifiuto del contenuto della spedizione, invocando l’applicazione della disciplina che regola la procedura di commercializzazione delle parti di autoveicolo fuori uso.
Per la Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso, innanzitutto la qualifica di rifiuto non può essere messa in discussione, perché discende dalla stessa documentazione di esportazione, dichiarata come riferita a rifiuti di cui non era stata effettuata la preventiva bonifica richiesta per legge. Inoltre, anche se si fosse trattato di parti di ricambio, il ricorrente non avrebbe comunque fornito la documentazione attestante l’assolvimento delle prescrizioni imposte dalla legge per il loro commercio.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte IV del T.U.A.A norma dell’art. 184ter co. 1, T.U.A., un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. In particolare, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184ter T.U.A. cessano di essere rifiuti e possono essere commercializzate.
Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver assolto alle operazioni di recupero che comportano la cessazione della qualità di rifiuto, gli autoveicoli rinvenuti all’interno del container devono essere considerati integri e dunque non bonificati.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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