Albo Gestori: circolare N° 5 del 9 Maggio 2019
- On 10 Maggio 2019
La Circolare n. 5 del 9 Maggio 2019 fornisce dei chiarimenti in merito alla documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo alla Categoria 6.
OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera N.3 del 13 Luglio 2016 (documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6)
Precisamente, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 15, comma 4, lett. c) del Regolamento dell’Albo (DM 120/2014), vale a dire relativamente alla documentazione integrativa che le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada sono tenute ad allegare, con particolare riferimento alla “attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste” (lett. c), l’Albo ha osservato che “sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera“, aggiungendo che la concessione di tale autorizzazione è subordinata a “procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009“, che, si ricorda, fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Quindi, ad avviso del Comitato Nazionale dell’Albo l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Svizzera costituisce titolo idoneo ai fini della dimostrazione del possesso della licenza comunitaria, e che per i trasporti transfrontalieri non si applica la limitazione per le imprese svizzere circa lo svolgimento di un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Puoi leggere l’intera circolare con la risposta cliccando QUI.
0 Comments