Cessazione della qualifica di rifiuto
- On 26 Maggio 2020
Il rifiuto cessa di essere tale se il materiale risultante dall’operazione di recupero, prima ancora di essere utilizzato e commercializzato come prodotto, rispetti tutti i requisiti previsti dall’art. 184-ter D.Lgs. n. 152 del 2006. Come è noto, la questione se le Regioni possano stabilire tali requisiti (cd. criteri EoW) “caso per caso” nell’autorizzazione, quando cioè non sono altrimenti stabiliti dal legislatore nazionale o europeo, si è risolta positivamente con il D.L. 101/2019.
Ora, la Regione, tra le prescrizioni dell’autorizzazione ambientale, può dettare ulteriori criteri EoW, rispetto a quelli stabiliti dalla norma?
Se si tratta di criteri (nel caso di specie il test di cessione previsto anche per i rifiuti in ingresso) volti ad assicurare una migliore protezione dell’ambiente, la risposta è affermativa (cfr. T.A.R. Veneto, n. 124/2000).
PALERMO V. E. Orlando n. 6, Tel. 091 586511, Fax 091 588665
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
0 Comments