Aprile: mese delle scadenze rifiuti
- On 17 Marzo 2015
Ricordiamo le scadenze di Aprile inerenti la gestione rifiuti.
Diritto annuale Albo gestori Ambientali. Entro il 30 Aprile 2015 le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono pagare i diritti di iscrizione annuali presso la sezione regionale dell’Albo medesimo.
Modello Unico Denunce (MUD). Entro il 30 Aprile 2015 scade il termine per la presentazione del Modello Unico Denunce (MUD) relativo alle operazioni intercorse nel 2014.
Incenerimento/coincenerimento. Entro il 30 aprile 2016 i gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di 2 o più tonnellate l’ora devono predisporre una relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto e trasmetterla all’autorità competente. (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 237septiesdecies, comma 5)
Diritto annuale Provincia per attività recupero rifiuti. Entro il 30 Aprile 2015 le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato, devono versare alla provincia territorialmente competente il diritto annuale d’iscrizione all’apposito registro, tenuto dalla provincia medesima ai sensi art. 216, comma 3, Dlgs 152/2006.
Albo gestori: Entro il 30 aprile 2016 le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 ed iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali devono pagare i diritti di iscrizione annuali. (Dm 3 giugno 2014, n. 120, articolo 24).
SISTRI. Entro il 30 aprile 2015 obbligo di pagamento del contributo relativo al 2015. Ferme restando le considerazioni più volte espresse sull’assurdità di un provvedimento che costringe le imprese a pagare per un servizio che NON è mai stato pienamente operativo e dovrà essere completamente rivisto, dobbiamo comunicare che le sanzioni previste sono pesantissime (da un minimo di 15.500,00 euro ad un massimo di 93.000,00 euro per rifiuti pericolosi).
RAEE: comunicazione dei RAEE gestiti dagli impianti/centri di stoccaggio al Centro di Coordinamento RAEE. i titolari degli Impianti di Trattamento dei RAEE tenuti ad iscriversi al C.d.C. RAEE già nel mese di ottobre 2014, mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, sono tenuti a comunicare annualmente le quantita’ di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. Va precisato che la disposizione riguarda anche tutti gli Impianti che effettuano la Messa in Riserva di RAEE sia Domestici che Professionali. Si ricorda che le sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata comunicazione (obbligatoria anche se a zero), ovvero vengono inoltrate in modo incompleto o inesatto, nonché per la mancata iscrizione, previste dall’Art. 38 vanno da € 2.000 ad € 20.000. (Dlgs 14 marzo 2014 n. 49, art. 34. comma 2)
Fonte CNA
0 Comments