Albo Gestori: delibera N° 1 del 23 Gennaio
- On 24 Gennaio 2019
La Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, ha per oggetto: “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”.
Vediamo quali compiti spettano a questa figura:
Art. 1 L’ RT coordina l’attività degli addetti dell’impresa, definisce le procedura per gestire situazioni d’urgenza ed emergenza e per evitare che si ripetano, vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, e verifica la validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Art. 2 compiti del RT per le categorie 1, 4, 5 e 6 Redazione e sottoscrizione dell’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto, a controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche di tali mezzi e del rispetto delle condizioni precisate nell’attestazione.
Mettere in atto una serie di procedure, quali quelle per controllare che il codice CER del rifiuto trasportato sia riportato nel provvedimento di iscrizione all’Albo, così come le procedure attraverso le quali i conducenti verificano, prima del carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile, e “nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore”;
Inoltre dovrà definire le procedure utili alla corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti, nonché quelle deputate a garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature necessarie. Infine è responsabile della formazione dei conducenti e degli addetti dell’impresa, e a coordinare l’attività dei conducenti nell’eventualità di difformità del carico.
Art. 3 Gestione dei centri di raccolta, i compiti dell’RT erano già stati definiti nella Delibera dei requisiti per l’iscrizione. Ricordiamo comunque che è tenuto ad attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri ed a verificare il corretto allestimento degli stessi.
Art. 4 RT per le imprese di commercio e intermediazione rifiuti ( cat. 8) . Anche qui si ripresenta l’obbligo di garantire un’adeguata formazione degli addetti dell’impresa circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e la documentazione che accompagna i rifiuti durante il trasporto (FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero), e di verificare la validità di iscrizioni e autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell’attività di intermediazione e commercio.
Artt. 5 e 6 In particolare per le categorie bonifica di siti (cat. 9) e bonifica di beni contenenti amianto (cat. 10) si prevede che l’RT produca, con il legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante tipologie e valore di acquisto delle attrezzature minime, così come disponibilità dell’impresa e stato di conservazione delle stesse (eventualmente, per la cat. 9, anche una relazione dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di attrezzature che non risultassero ricomprese nell’allegato A alla delibera n. 5/2001).
Il RT è, comunque, tenuto anche a verificare che le attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.
A proposito della categoria 10, si ricordano i chiarimenti forniti dal Comitato in merito all’esperienza dell’RT.
– per l’assunzione dell’incarico, per le classi inferiori sia della 10A che della 10B non viene richiesta alcuna esperienza professionale pregressa;
– l’esperienza maturata nella attività di cui alla categoria 10A non può essere ritenuta valida per l’iscrizione nella categoria 10B,
– Il Responsabile Tecnico attualmente operativo non può assumere incarichi per categorie per le quali non opera o per classi maggiori di quella in cui opera, senza prima sostenere la verifica di aggiornamento.
Ricapitolando i compiti dell’RT:
-controllo del rispetto della normativa;
-verifica di autorizzazioni ed iscrizioni;
– formazione del personale dell’impresa;
-definizione di procedure interne che consentano di affrontare situazioni emergenziali e di urgenza.
Infine la delibera 1/2019 dispone che finché il Comitato non avrà stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”. L’allegato 1 alla delibera rappresenta la dichiarazione che i legali rappresentanti delle imprese coinvolte dovranno, sottoscrivere e produrre in fase di iscrizione, rinnovo o variazione dell’iscrizione (solo per modifica del RT) , a pena di improcedibilità della domanda. Queste in ogni caso sono le “Prime disposizioni…”, lasciando presupporre una serie di atti che definiranno gli ambiti di competenza e le responsabilità dell’RT e forse anche l’entrata in vigore di un sistema sanzionatorio.
Da una prima lettura si evince che questa figura deve avere una pluralità di conoscenze, essere in grado di relazionarsi con l’impresa ( RT esterni) , con i consulenti esterni con i quali abitualmente operano ( ambientale, sicurezza etc.). Per l’RT esterno, che non opera h24 in azienda, il compito sarà più difficile, poiché avendo una responsabilità che addirittura supera quella del legale rappresentante, dovrà relazionarsi con l’impresa e con i consulenti esterni al fine di avviare procedure che gli permettano di dettare direttive ed effettuare controlli, questo senza urtare la suscettibilità di nessuno.
Nota a margine:
La FIEM SAS di Perugia, partner di Prometeo, si mette a disposizione delle imprese e degli RT interni ed esterni per l’elaborazione di modelli contrattuali specifici, per la redazione delle procedure previste dalla delibera e per tutte le attività di formazione che possano permettere agli RT esterni ed interni di lavorare con serenità.
Per informazioni scrivere a : fiemsas@gmail.com
Puoi leggere la delibera originale cliccando QUI.
0 Comments