Albo Gestori: circolare N° 6 – utilizzo codici EER99
- On 5 Agosto 2020
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative.
Fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari quali il D. Min. Ambiente 05/02/1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi, il D. Min. Ambiente 12/06/2002, n. 161, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D. Min. Ambiente e Tutela Terr. 08/04/2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano procedere all’ esame dei codici dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
- il codice EER sia adeguatamente descritto;
- sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della Dec. Comm. 18/12/2014, n. 955 dell’UE e del Regolam. Comm. 18/12/2014, n. 1357 dell’UE.
Puoi leggere la circolare Numero 6 cliccando QUI.
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