Adeguamenti capacità finanziaria Albo Nazionale Gestori Ambientali- categorie 1-4-5-6
- On 11 Gennaio 2023
Con la Deliberazione n. 6 del 19 Ottobre 2022 e’ stata stabilita una parziale riduzione della capacità finanziaria, che come è noto rappresenta uno dei requisiti fondamentali per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Tale adeguamento si è reso necessario per effettuare un allineamento rispetto a quanto stabilito in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada dal Decreto Dirigenziale aprile 2022 prot. 145, emanato dal Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile per l’attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.
In particolare la nuova Deliberazione stabilisce che, ai fini della iscrizione nelle categorie ANGA dalla 1 alla 5 il requisito di idoneità finanziaria si intende soddisfatto, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo al primo. Per il primo veicolo di massa fino a 3,5 tonnellate viene confermato l’importo di euro novemila.
Per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate rimane invariato l’ importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.
La Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022 che Modifica l’articolo 3 comma 1 della Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 estende tali adeguamenti della capacità finanziaria anche alle iscrizioni relative alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporti trasfrontalieri ( categoria 6) . Dunque il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.
ing. Marco Baldaccini (studio.baldaccini@libero.it)
Frosinone
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