Abbandono incontrollato di rifiuti in un’area di pertinenza aziendale, si configura come deposito?
- On 19 Marzo 2021
Cass. penale, sentenza n. 5601/2021
All’amministratore di una società di autotrasporti veniva addebitata la responsabilità di cui all’art. 256 T.U.A., per l’abbandono incontrollato di rifiuti in un’area di pertinenza aziendale. Secondo l’imputato, invero, nel caso di specie si sarebbe configurato un deposito temporaneo: nel giudizio di merito non sarebbe stato considerato il limite temporale di tre mesi che consente al produttore di accumulare una quantità illimitata di rifiuti da smaltire o recuperare entro detto termine, il cui superamento deve essere dimostrato dall’accusa, che nulla aveva dedotto al riguardo.
Nel dichiarare infondato il ricorso proposto, il Collegio rileva che ai fini della riconducibilità della condotta di deposito incontrollato di rifiuti a deposito temporaneo occorrono gli specifici requisiti richiesti dall’art. 183, lett. bb) T.U.A., gravando sull’imputato, posto che il regime giuridico più favorevole invocato ha portata derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, l’onere di fornirne la relativa dimostrazione.
Quanto alla concreta fattispecie in esame, i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno correttamente rilevato che non solo mancava la suddivisione per categorie omogenee di rifiuti nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, ma difettava, ancor prima, la condizione che preesiste, nelle intenzioni del legislatore, a tutte le altre, ovverosia che il raggruppamento dei rifiuti venga effettuato nel luogo di loro produzione, essendo incontestato che sull’area interessata si trovassero invece ammassati insieme ai rifiuti derivati dall’attività di autotrasporto effettuata dalla società, scorie di ogni genere, dalle bottiglie di plastica ai componenti in disuso di vetture ed autocarri. Conseguentemente, non riveste alcuna rilevanza l’elemento temporale atteso che, sia che si trattasse di quantitativi inferiori ai 30 metri cubi sia che si trattasse di entità superiori, sussiste comunque a carico della difesa l’onere dimostrare di non avere superato il limite temporale consentito per il loro raggruppamento prima della raccolta e dell’avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.
avv. Salvatore Casarrubia (info@cs-legal.it)
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