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Giovedì 03 Dicembre 2009 09:00 |
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Nel mese di novembre 2009, con due distinte circolari, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha tenuto a precisare alcuni aspetti connessi ai requisiti del Responsabile Tecnico per le categorie 1, 2, 4 e 10.
In particolare con circolare n. 2090 del 03/11/2009 è stato precisato che frequentare con esito positivo il modulo di specializzazione “B”, previsto per l’abilitazione alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (cat. 3 e 5), abilita anche alla raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (cat. 2 e 4) ed alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (cat. 1).
Questa precisazione non può che essere accolta favorevolmente, in quanto semplifica l’iter formativo per la figura del Responsabile Tecnico, evitando di dover partecipare a più corsi, durante i quali è previsto di trattare in parte i medesimi argomenti.
Il 17/11/2009, con circolare n. 2182 l’Albo ha tenuto a precisare, invece, che sono presentabili ai fini della qualificazione del Responsabile Tecnico per l’iscrizione nella categoria 10 anche i piani di lavoro che non riportano i nominativi del personale utilizzato, dai quali non sarebbe possibile dimostrare il requisito dell’esperienza maturata. Per ovviare a tale inconveniente l’Albo ha previsto la possibilità di integrare il piano di lavoro, sprovvisto dei nominativi, con copia della relazione annuale dei lavori eseguiti che viene inviata all’ASL ed alla Regione ai sensi dell’art. 9 Legge n. 257 del 27 marzo 1992.
A cura di: Dott. PORTESIO Flavio
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