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Correttivo SISTRI: Decreto Ministeriale 15 Febbraio 2010
Martedì 02 Marzo 2010 11:30

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 numero 48, in vigore dal giorno successivo, il decreto ministeriale 15 febbraio 2010  istituito per modificare ed integrare il decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'

Tra le novità principali figura la proroga di trenta giorni dei termini di iscrizione al Sistri (quindi entro il 30 marzo 2010), per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ovvero:

a) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari;
d) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
f) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
g) i terminalisti concessionari delle aree portuali;
h) i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
i) i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.

Di conseguenza si evidenzia la proroga di trenta giorni dei termini di iscrizione al Sistri (quindi tra il 16 marzo 2010 e il 29 aprile 2010), per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ovvero:

a) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti;
b) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Per visionare tutte le novità introdotte, si allega copia del Decreto (cfr. allegato 1).

A cura di: P.I. Marco ROGATO


Allegato 1: D.M. 15 febbraio 2010 - Correttivo SISTRI