| Emissioni in atmosfera da trasformazione di materie plastiche |
| Venerdì 28 Agosto 2009 11:30 |
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Sin dal 13 dicembre 1994 la Regione Piemonte ha autorizzato la Giunta Regionale a predisporre appositi provvedimenti per le attività definite dal D.P.R. 25 luglio 1991 come attività a ridotto inquinamento atmosferico. Ad oggi la Regione Piemonte ha individuato delle procedure semplificate per numerose attività a ridotto inquinamento atmosferico che semplificano notevolmente l’iter autorizzativo. L’ultima emanata (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 aprile 2008, n. 239 – cfr. allegato) riguarda gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche che vengono autorizzati a svolgere numerose fasi necessarie a produrre articoli e manufatti in materiale plastico (stoccaggio in silos, pesatura e trasporto, miscelazione, estrusione, stampaggio con presse a iniezione, stampaggio a compressione, stampaggio rotazionale, soffiaggio corpi cavi, termoformatura, saldatura di parti di manufatti, metallizzazione sotto vuoto, essiccazione, raffreddamento manufatti, sterilizzazione, lavorazioni meccaniche del manufatto, macinazione degli scarti, ricarica batterie, sistemi di raffreddamento per scambio indiretto). Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la produzione di articoli in gomma, gli stabilimenti di produzione del polimero plastico a partire dal monomero o da oligomeri, gli stabilimenti ove si produce materiale espanso, laminati, accoppiati e film plastici, gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche nei quali avviene il rivestimento mediante verniciatura, gli stabilimenti nei quali possono avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tabelle A1 e A2, parte 2 dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006). La domanda di autorizzazione in via generale deve essere redatta secondo il modello di istanza previsto dalla deliberazione allegando lo schema di flusso dei processi svolti nello stabilimento, indicando il numero e la tipologia di apparecchiature in uso, le tipologie di materie plastiche e altre sostanze o preparati in uso con indicazione del quantitativo, indicando le caratteristiche di ogni punto di emissione e allegando una planimetria dello stabilimento in scala adeguata con indicazione dei punti di emissione, degli impianti di abbattimento e delle linee di convogliamento degli effluenti. Si rammenta che l’istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività. La data di messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata alla Provincia, al sindaco e all’ARPA territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo. La data di esecuzione degli autocontrolli da eseguirsi in due giorni non consecutivi, deve essere comunicata alla Provincia e all’ARPA territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo. Visualizza l'Allegato 1: Determinazione Dirigenziale 29 Aprile 2008 |