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Decreto del Ministero dell'Ambiente N° 145 del 01/04/1998:Modalità di gestione del formulario di trasporto rifiuti
Venerdì 30 Ottobre 2009 08:00

Il formulario di trasporto è il documento che accompagna il rifiuto dal luogo di produzione al luogo di recupero/smaltimento.
Tale documento è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 145 del 01/04/1998

La compilazione deve riportare i dati relativi a

-Produttore – luogo di produzione
-Destinatario – luogo di destino – autorizzazione al recupero/smaltimento
-Trasportatore – iscrizione al trasporto rifiuti
-Caratteristiche del rifiuto
-Peso stimato
-Durata e modalità di trasporto
-Firme

Il formulario, redatto in 4 copie, viene compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
La prima copia del formulario spetta al produttore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario, che provvederà a trasmettere al produttore entro 90 giorni una copia (4a copia).

Il ricevimento della 4a copia del formulario, datata e firmata dal destinatario (soggetto autorizzato alle attività di recupero/smaltimento), da parte del produttore dei rifiuti è di estrema importanza in quanto solleva quest'ultimo dalle responsabilità relative al corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Il formulario deve essere vidimato alla Camera di Commercio competente oppure all’agenzia delle entrate.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni dalla data di emissione dello stesso.

Si rende noto che il 24 settembre 2009 è stata inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dell’Interno, una nota interpretativa, che dichiara l'equipollenza del formulario di identificazione del rifiuto con la scheda di trasporto prevista dal D.M. Trasporti n. 554 del 30.6.2009.
Conseguentemente, una corretta compilazione del formulario, senza ulteriori integrazioni, esonera dall’obbligo di redigere la scheda di trasporto.
Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 258, c. 4):

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300.
Si applica la pena di cui all’art. 483 del Codice Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

A cura di: CASTELLO Elisa