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Software Rifiuti

DECRETO 9 luglio 2010
Venerdì 16 Luglio 2010 07:34

E' da oggi in vigore il nuovo DECRETO 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (pubblicato in GU n. 161 del 13-7-2010 ).

Principali punti del Decreto sono, come aspettato, le proroghe all'avvio dell'operatività del SISTR, spostata al 1° ottobre 2010, alla procedura di ritiro della distribuzione dei dispositivi USB e installazione black box, spostate al 12 settembre 2010, e l'eliminazione del termine di trenta giorni per "l'individuazione" delle officine autorizzate al'installazione di quest'ultime.

Altri punti per titoli:

Art. 2
Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti

Art. 3
Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

Art. 5
Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla rete

Art. 6
Contributi

E di particolare rilevanza:

Art. 7

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui  all'art. 212, comma 8 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate  di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli  imprenditori  agricoli  di  cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui  produzione  annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi,  nonché  i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli  obblighi
di cui al presente decreto tramite  le  organizzazioni  di  categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro  articolazioni territoriali, o società  di  servizi  di  diretta  emanazione  delle
medesime organizzazioni.».
2.  All'art.  7  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e' aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori  di  rifiuti pericolosi fino a  200  kg  all'anno,  la  compilazione  avviene  con cadenza  trimestrale,  e  comunque  prima  della  movimentazione  dei rifiuti. Il registro cronologico e  le  singole  schede  SISTRI  sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e  tenuti a  disposizione,  su  supporto  informatico  o  in  copia   cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.».

Ed infine:
Art. 8
Moduli di iscrizione

Art. 9 
Definizioni

Art. 10 
Entrata in vigore